PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «Art. 216. - (Bancarotta fraudolenta patrimoniale). - È punito con la reclusione da uno a tre anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto e attuale pericolo di insolvenza, ha disposto, con uno o più atti, in tutto o in parte, dei propri beni in modo idoneo a sottrarli alla garanzia dei creditori e con l'intenzione di recare loro pregiudizio.
      La stessa pena si applica all'imprenditore, se è dichiarato fallito, che, versando in stato di insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto e attuale pericolo di insolvenza, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti in modo idoneo a diminuire la garanzia dei creditori e con l'intenzione di recare loro pregiudizio.
      Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III del titolo II del libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo comporta, per la durata di sette anni, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità, per la stessa durata, di ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

          «Art. 216-bis. - (Bancarotta fraudolenta documentale). - È punito con la reclusione da uno a due anni, se è dichiarato

 

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fallito, l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto e attuale pericolo di insolvenza, con l'intenzione di recare pregiudizio ai creditori, ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, i libri o le altre scritture contabili obbligatori ovvero li ha tenuti in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
      Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III del titolo II del libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo comporta, per la durata di sei anni, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità, per la stessa durata, di ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

      Art. 216-ter. - (Bancarotta fraudolenta preferenziale). - È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto e attuale pericolo di insolvenza, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o altre prestazioni ovvero simula titoli di prelazione in suo favore.
      Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III del titolo II del libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo comporta, per la durata di cinque anni, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità, per la stessa durata, di ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa».

Art. 3.

      1. L'articolo 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «Art. 217. - (Bancarotta semplice). - Fuori dal caso di cui all'articolo 216, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza, aggrava il proprio dissesto. Se il fatto è

 

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commesso con colpa grave la pena è diminuita.
      È punito con la reclusione da sei mesi ad un anno, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, fuori dal caso di cui all'articolo 216-bis, durante i due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento, ovvero dall'inizio dell'impresa se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili obbligatori o li ha tenuti in maniera incompleta, tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
      Salve le altre pene accessorie di cui al capo III del titolo II del libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo comporta, per la durata di tre anni, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità, per la stessa durata, di ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa».

Art. 4.

      1. L'articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «Art. 219. - (Circostanze aggravanti). - Le pene stabilite negli articoli 216, 216-bis, 216-ter, 217 e 218 sono aumentate di un terzo se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti nei medesimi articoli».

Art. 5.

      1. L'articolo 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Art. 223. - (Fatti di bancarotta fraudolenta). - Agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite e soggette alle disposizioni di cui al capo II del titolo III della parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24

 

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febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali hanno commesso alcuno dei fatti previsti negli articoli 216, 216-bis e 216-ter del presente decreto si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
      Si applicano, in ogni caso, le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 216, dal secondo comma dell'articolo 216-bis e dal secondo comma dell'articolo 216-ter.
      Nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II del titolo III della parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, salve le altre pene accessorie, di cui al capo III del titolo II del libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti negli articoli 216, 216-bis e 216-ter del presente decreto comporta, per la durata di cinque anni, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità, per la stessa durata, di ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa».

Art. 6.

      1. L'articolo 224 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «Art. 224. - (Fatti di bancarotta semplice). - Agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti previsti nell'articolo 217 si applicano:

          1) le pene stabilite nel medesimo articolo 217 nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

          2) la pena della reclusione da uno a quattro anni nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III,

 

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capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; se il fatto previsto dal primo comma dell'articolo 217 è commesso con colpa la pena è diminuita».

Art. 7.

      1. All'articolo 227 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole: «negli articoli 216,» sono inserite le seguenti: «216-bis, 216-ter,».

Art. 8.

      1. L'articolo 232 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Art. 232. - (Domande di ammissione dei crediti simulati o distrazioni senza concorso con il fallito). - È punito con la reclusione sino a tre anni chiunque, fuori dai casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.
      È punito con la reclusione da uno a tre anni, se il fallimento si verifica, chiunque, consapevole dello stato di insolvenza dell'imprenditore, ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente».

Art. 9.

      1. Al primo comma dell'articolo 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni».

 

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Art. 10.

      1. Il primo comma dell'articolo 237 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e ad ogni effetto penale, alla dichiarazione di fallimento è equiparato l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza nel caso di cui all'articolo 195 e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa nel caso di cui all'articolo 202».

Art. 11.

      1. L'articolo 476 del codice penale è sostituito dal seguente:

          «Art. 476. - (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici). - Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
      Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da due a cinque anni».

Art. 12.

      1. L'articolo 477 del codice penale è sostituito dal seguente:

          «Art. 477. - (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative). - Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire

 

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adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione sino a due anni».

Art. 13.

      1. L'articolo 478 del codice penale è sostituito dal seguente:

          «Art. 478. - (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). - Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
      Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da due a quattro anni.
      Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione sino a due anni».

Art. 14.

      1. L'articolo 485 del codice penale è sostituito dal seguente:

          «Art. 485. - (Falsità in scrittura privata). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con l'arresto sino a diciotto mesi.
      Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata».

 

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Art. 15.

      1. L'articolo 486 del codice penale è sostituito dal seguente:

          «Art. 486. - (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con l'arresto sino a diciotto mesi.
      Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito».

Art. 16.

      1. All'articolo 33-bis, comma 1, lettera g), del codice di procedura penale, dopo le parole: «dagli articoli 216,» sono inserite le seguenti: «216-bis, 216-ter,».